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NORMATIVA: DPR 12 luglio 2000, n.257 - Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesiomo anno di eta'.

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D.P.R. 12 Luglio 2000, n. 257 - Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciotte...

D.P.R. 12 Luglio 2000, n. 257 - Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesiomo anno di eta'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Esperto Consulente di OrientamentoVisto l’articolo 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Vista la legge 17 maggio 1999, n.144;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

 

Art. 1

(Oggetto)

  1. Il presente regolamento disciplina l’attuazione dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato.
  2. L’obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:
    • a) nel sistema di istruzione scolastica;
    • b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
    • c) nell’esercizio dell’apprendistato.
  3. Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all’articolo 7, analogamente a  quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera c) dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di formazione.
  4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
  5. Il passaggio da un sistema all’altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dall’articolo 6 del presente regolamento.
  6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute. Essi sono sede dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema dell’istruzione.

 

Esperto Consulente di OrientamentoArt. 2

(Attuazione progressiva)

  1. Il presente provvedimento si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
    • a) nell’anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l’obbligo di istruzione;
    • b) nell’anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
    • c) a partire dall’anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
  2. I giovani che nell’anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l’impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.
  3. Il presente provvedimento si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.

 

Art. 3

(Adempimenti delle istituzioni scolastiche)

  1. L’amministrazione scolastica periferica, d’intesa con la regione, promuove con le province l’organizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell’anno successivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui all’articolo 1, comma 2.
  2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionante, l’anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell’amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l’impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell’anno successivo il quindicesimo anno di età, con l’indicazione del percorso scolastico da essi seguito.
  3. All’atto delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all’obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell’itinerario scolastico ovvero all’inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all’accesso all’apprendistato e comunicano entro 15 giorni i relativi esiti ai servizi per l’impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.
  4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per l’impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l’istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta dall’istituzione scolastica per la quale l’alunno ha ottenuto il passaggio.
  5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l’impiego i dati di coloro che hanno frequentato l’istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.
  6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l’impiego e con l’ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell’istituzione e della tenuta dell’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico, di cui all’art. 68, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n.144.

 

Art. 4

(Iniziative formative e di orientamento per l’assolvimento dell’obbligo di frequenza di attività formative)

  1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all’orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull’elevamento dell’obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell’adempimento dell’obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l’impiego e degli enti locali nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.
  2. Attività di istruzione finalizzate all’assolvimento dell’obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall’apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, anche d’intesa con gli enti locali.

 

Art. 5

(Assolvimento dell’obbligo nell’apprendistato)

  1. Esperto Consulente di OrientamentoL’obbligo formativo è assolto all’interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto col Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.

 

Art. 6

(Passaggio tra i sistemi)

  1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all’inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti all’amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell’articolo 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall’amministrazione provinciale.
  2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l’anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l’interessato può utilizzare per l’iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
  3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l’indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.
  4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell’istruzione a quelli della formazione professionale e dell’apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall’uno all’altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire
  5. ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.
  6. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

 

Art. 7

(Percorsi integrati)

  1. Esperto Consulente di OrientamentoLe istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell’offerta formativa integrata di cui all’articolo 138, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.
  2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:
    • a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell’articolo 8, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;
    • b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale;

Art. 8

(Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi)

  1. L’obbligo di frequenza di attività formative assolto a norma dell’articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144, è attestato con apposita nota inserita nella certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato d’intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell’obbligo formativo l’attestazione è rilasciata secondo modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata all’atto dell’assolvimento dell’obbligo scolastico a norma dell’articolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n.323.
  2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l’impiego i nominativi di coloro che hanno assolto all’obbligo della frequenza dell’obbligo formativo nell’ambito del sistema di istruzione.
  3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.
  4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il sistema informativo lavoro (SIL) di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, ai fini di una piena attuazione dell’obbligo di frequenza delle attività formative.

 

Art. 9

(Modalità di finanziamento)

  1. Esperto Consulente di OrientamentoLe risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lett. b) della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
  2. Le risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a) della legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell’anno scolastico precedente.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2000

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MAURO, Ministro della pubblica istruzione
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Animazione

Mi leggi (racconti) una storia?

Quanti di noi, genitori, educatori, insegnanti, animatori, si sono sentiti fare questa domanda. Forse è passato molto tempo, ma ci sono ottime probabilità che la stessa domanda l'abbiamo fatta anche noi, tanti anni prima a qualcuno degli adulti significativi che ci circondavano. Ascoltare una storia, leggere una storia è un processo estremamente semplice, familiare a ciascuno di noi ed, al tempo stesso, qualcosa di estremamente complesso, che chiama in causa processi cognitivi ed emotivi, che struttura i modi con i quali diamo senso e significato agli eventi della vita ed alla vita medesima, che ci "forma" in un senso molto più ampio di quello che pensiamo. Da millenni presso le comunità umane i genitori attraverso fiabe e favole forniscono una prima chiave di lettura per l'esperienza dei figli (più avanti rifletteremo dunque sulla scelta e sulla modificazione, nel corso del tempo, di questo tipo di storie)1.

Tutti (o quasi) abbiamo qualche ricordo legato a qualcuno che, più probabilmente quando eravamo bambini (ma non soltanto, visto il fiorire di associazioni e gruppi legati alla lettura ad Alta Voce come LaAV – www.narrazioni.it) ci ha raccontato o letto ad alta voce delle storie. Questo ricordo è, solitamente, estremamente piacevole e si pone in contraddizione con l'esperienza che, successivamente, molti di noi hanno fatto della lettura nell'istruzione scolastica, specie in quella di secondo grado. Lì spesso la lettura viene avvertita come un obbligo, come un dovere, come qualcosa che "si deve fare" e non viene collegata, in alcun modo, all'esperienza personale, anzi si colloca in un'area che appare, per molteplici motivi, quanto di più lontano possa esserci dall'esperienza di vita quotidiana. Quando la lettura diventa un modo per verificare la conoscenza dei generi letterari o per iniziare un'analisi del testo, quando ciò che ci viene proposto è funzionale alla lettura di saggi critici o non intercetta, in alcun modo, la nostra esperienza personale... la lettura perde il proprio senso principale, quello di consentirci repertori di esperienza protetta, di mettere in parola sensazioni, emozioni, eventi della nostra esperienza personale, quella, in poche parole, di arricchire la nostra vita.

La lettura, insomma, trova nella scuola, che dovrebbe favorirla, praticarla, farla sperimentare una battuta di arresto (i motivi sono molteplici: dalla scelta dei testi alla modalità di utilizzo degli stessi nell'esperienza scolastica). A volte, però, dopo la delusione ed il conseguente allontanamento scolastico, il rapporto con la lettura riemerge, trovando strade e percorsi particolarissimi (e personalissimi) per conquistarsi un proprio spazio. Quando questo accade possiamo procedere a ritroso per scoprire che, almeno una volta, nella vita, solitamente nella prima infanzia, c'è stato un rapporto positivo con la lettura e con le storie. Le storie che vengono lette e raccontate nella prima infanzia hanno dunque un effetto di lungo periodo, molto superiore al gradimento ed alla sensazione di accudimento (che già non sono poca cosa) che si sperimenta nell'immediato. Questo effetto produce, magari a quindici anni di distanza, un'affezione duratura alla lettura, ma ha prodotto anche effetti cognitivo-emotivi che ci hanno sostenuto e ci hanno permesso di "leggere" il mondo intorno persino nel periodo di distanza e rifiuto della lettura stessa.

Le storie di ciascuno di noi crescono ogni giorno, ogni giorno si arricchiscono e si modificano: quelle che ci raccontano e ci raccontiamo, quelle che ascoltiamo, leggiamo, sentiamo, viviamo, quelle in cui, persino senza esserne coscienti, ci imbattiamo (le storie contenute nelle pubblicità, nelle fiction televisive, le storie on line...).

1 Nell'ambito della 9a Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi 2010, il Gruppo di servizio per la letteratura giovanile ha organizzato il Convegno Dove vai principe azzurro? Fiabe di ieri e di oggi. Nell'ambito di quel Convegno è stata organizzata un'indagine (pur senza ambizioni di rappresentatività e generalizzabilità e presentandosi come sondaggio) estremamente indicativa circa la frequentazione delle fiabe. Da questo sondaggio emerge che le quattro fiabe preferite risultano essere Pinocchio (19%), seguita da Cenerentola (17%) e da Gli Aristogatti e Biancaneve (entrambi con l'11%), percentuali significative sono riscontrate anche per La Sirenetta, La Bella e La Bestia e La Bella Addormentata (tutte e 3 al 6%). Il 66% degli adulti intervistati ha dichiarato di leggere fiabe ai propri bambini ed alunni e alla domanda su chi leggesse loro fiabe quando erano bambini il 71% ha dichiarato che erano i genitori mentre il restante 29% ha risposto i nonni (con occorrenze pari a zero per gli insegnanti!). Soltanto il 42% degli intervistati (costituito in gran parte da insegnanti, bibliotecari, educatori, ... addetti ai lavori, insomma) ha dichiarato di conoscere fiabe con testo italiano e testo originale a fronte (anche se poi l'85% li ritiene utili). Il 100% degli intervistati ritiene (e questo è un dato di particolare rilevanza) che esista un limite di età per leggere le fiabe. Per il tema trattato in questo volume di particolare rilevanza la domanda circa l'effetto e le possibilità offerte dalle fiabe: il 27% ritiene che con le fiabe si possa "fantasticare" e un altro 27% ritiene che si possa "sognare", il 19% ritiene che attraverso le fiabe si possa "sviluppare una mentalità aperta e flessibile", il 15% "arricchire le conoscenze culturali" e soltanto il 12%, infine, pensa che si possano "individuare simboli e metafore". Si evince come la funzione di intrattenimento e di "gioco" sia quella più facilmente attribuita alle fiabe medesime. Alla domanda sulla fruizione delle fiabe attraverso il mezzo televisivo o cinematografico e quale conoscenza delle fiabe esso veicoli le risposte sono state: alternativo (31%), incompleto (31%), originale (18%), pregiudiziale (14%), sufficiente (6%). Il sondaggio in forma completa è edito sulla Rivista "Pagine giovani. Rivista del Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile", Anno XXXV, 147, n. 1 gennaio‐marzo 2011 (pagg. XV‐XX)

 

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Orientamento

di Federico Batini

Per costruire consapevolmente la propria identità, gestire attivamente la propria vita, per rispondere al bisogno di controllo che ogni soggetto ha circa la propria esistenza ed il proprio futuro, per diventare cittadino, autore e protagonista della propria vita proponiamo di lavorare in due direzioni: lo sviluppo o l'acquisizione di alcune competenze narrative e la condivisione con gli altri di segmenti narrativi su noi stessi, sulla nostra esperienza, sull'esperienza che condividiamo all'interno di una società. I materiali e le competenze ci consentono di scambiare significati circa gli eventi, le esperienze, le emozioni ed i sentimenti con gli altri, ma senza materiali non potremmo, letteralmente, vivere, o meglio, attribuire senso a questi eventi, esperienze, emozioni e sentimenti (riducendo le possibilità di attribuzione di senso si riducono le .possibilità di vita.). I materiali narrativi che utilizziamo traggono la loro origine da esperienze nostre ed altrui e dai vari tipi di fiction e ci sono utili per costituire serbatoi e repertori che, a loro volta, usiamo per vivere e comprendere la nostra e altrui esperienza (dalle quali preleviamo materiali ulteriori).

Le competenze narrative, oggi sono estremamente rilevanti e, secondo quanto dimostrato dalle ricerche e dalle riflessioni attorno al tema dell'orientamento narrativo, sono implementabili attraverso una serie di attività sperimentate a partire dal 1997 (Batini, Giusti, a cura di, 2009a) che fanno riferimento ai processi di consapevolezza, autorialità e controllo dei soggetti circa la propria vita e le proprie scelte, costruite intorno alla fruizione ed all'utilizzo di narrazioni che costituiscono lo stimolo e danno origine a quelle attività.

La possibilità di pensare e progettare questo metodo e le relative strumentazioni ed attività è stata consentita da alcune acquisizioni che meritano di essere qui richiamate. Una dimensione importante è senza dubbio la "scoperta", relativamente recente, ma soltanto per il panorama italiano, di una modalità particolare del pensiero umano denominato pensiero narrativo: "ci sono due tipi di funzionamento cognitivo, due modi di pensare, ognuno dei quali fornisce un proprio metodo particolare di ordinamento dell'esperienza e di costruzione della realtà. Questi due modi di pensare, pur essendo complementari, sono irriducibili l'uno all'altro. Qualsiasi tentativo di ricondurli l'uno all'altro o di ignorare l'uno a vantaggio dell'altro produce inevitabilmente l'effetto di farci perdere di vista la ricchezza e la varietà del pensiero. Ognuno di questi tipi di pensiero, inoltre possiede principi operativi propri e propri criteri di validità. Altrettanto radicalmente diverse sono le loro procedure di verifica. Un buon racconto e un'argomentazione ben costruita rappresentano due generi di cose ovviamente molto diversi tra loro. È vero che ci si può servire di entrambi per convincere un'altra persona; ma le cose di cui essi convincono sono fondamentalmente diverse tra loro: le argomentazioni ci convincono della propria verità, i racconti della propria verosimiglianza. Le une sono suscettibili di verifica, appellandosi in definitiva alle procedure con cui si elabora una dimostrazione formale o empirica; gli altri non stabiliscono la verità ma la verosimiglianza. Qualcuno ha affermato che l'argomentazione è un'elaborazione più raffinata o più astratta del racconto. Ma una tesi del genere dev'essere vera o falsa solo in un senso estremamente superficiale e approssimativo. In realtà, come ho già osservato, argomentazione e racconto funzionano diversamente. La struttura di un'argomentazione logica ben costruita è radicalmente diversa da quella di un racconto efficacemente impostato. [.] I tipi di casualità impliciti in tali giudizi sono molto diversi nei due casi. Il termine allora riveste funzioni molto diverse nell'enunciato logico .se X, allora anche Y. e nel testo narrativo .il re morì e allora morì anche la regina.. Nel primo caso allude a una ricerca delle condizioni universali di verità, nel secondo a probabili rapporti particolari tra due eventi: un dolore mortale, il suicidio o un delitto.. (Bruner, 1986, ed. it. 2003, pp. 15-16; cfr. anche Smorti, 1994; 1997; 2007).

Per approfondimenti: F. Batini (2011), Storie, futuro e controllo. Le narrazioni come strumento di costruzione del futuro., Napoli, Liguori.

 
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